Art. 9.
(Coordinamento).

      1. I consultori familiari svolgono attività per il coordinamento dei servizi esistenti necessari alla soluzione delle problematiche familiari loro sottoposte. In particolare, essi sono legittimati a:

          a) richiedere l'erogazione di uno o più servizi esistenti a favore del soggetto o del nucleo familiare che di tale servizio necessita;

          b) svolgere l'attività di pianificazione e di graduazione dei servizi necessari per la realizzazione del programma di accompagnamento richiesto e per la soluzione delle problematiche familiari.